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Roma, 9 dicembre 2014
Circolare n. 220/2014
Oggetto: Tributi – Lavoro – Soppresso
l’obbligo di controllo fiscale negli appalti – Art.28 D.Lgvo
n.175/2014 su G.U. n.277 del 28.11.2014.
Il
Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale indicato in oggetto contiene
disposizioni in materia di appalti.
In
particolare, da una parte, è stato soppresso l’obbligo per i committenti di
effettuare il controllo sulla regolarità fiscale dell’appaltatore relativamente
alle ritenute sui redditi dei dipendenti occupati negli appalti stessi
(soppressi i commi da 28 a
28-ter dell’articolo 35 DL n.223/06 convertito nella L.
n.248/06).
Dall’altra,
è stata irrigidita la disciplina della responsabilità solidale retributiva e
contributiva dei committenti prevista dall’articolo 29 del D. Lgvo n.276/03. E’ stato infatti previsto che il committente
sia tenuto, ove previsto, ad assumere la veste di sostituto d’imposta.
La
portata di quest’ultima disposizione non è chiara; inoltre non è chiaro come le
nuove norme, che entrano in vigore a decorrere dal 13 dicembre (data di entrata
in vigore del Decreto Legislativo in oggetto), abbiano efficacia sugli appalti
in essere.
Si fa
dunque riserva di tornare sull’argomento alla luce degli opportuni chiarimenti
ministeriali che interverranno sulla materia.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.246/2012
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 277 del 28.11.2014
DECRETO LEGISLATIVO 21
novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone
fisiche
*****OMISSIS*****
Art. 28
Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione
di disposizioni in materia di obblighi tributari
1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i
commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il
committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti:
«e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto
d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e».
3. Al fine di potenziare le attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile
all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle
aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite
dall'Istituto stesso.
4. Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui
all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni
dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma primo e' sostituito dal seguente: «I liquidatori dei
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non
adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per
quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se
non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente
all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere
soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale
responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;
b) al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il valore del
denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume
proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal
socio od associato, salva la prova contraria.».
6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a
quelli vigenti.
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.
FINE
TESTO